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Incentivo per collettori solari

Edilizia, Incentivi e contributi

Per la realizzazione di collettori solari termici per i quali è già stato riconosciuto l’incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare sino a un massimo del 50% dell’incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.- per edificio.

 

Procedura

Di regola la procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare degli acquisti o delle ordinazioni.
La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.
A complemento o al fine di verificare le informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in ogni momento informazioni supplementari relative all’oggetto o alla prestazione interessata dall’incentivo.
La priorità per l’analisi e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.
Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e complete di tutti i giustificativi richiesti.
Il diritto agli incentivi decade se la richiesta corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini definiti nell’ordinanza municipale.
Il richiedente, una volta in possesso della promessa di incentivo, potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio. In particolare il Municipio può fissare un termine entro il quale i lavori o gli acquisti vanno effettuati, pena la decadenza del diritto.
Una volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente potrà inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, corredata da tutte le informazioni e i documenti richiesti.

 

Condizioni

Gli incentivi comunali per interventi che necessitano di un'autorizzazione delle autorità, ad esempio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa. Il versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo. Il versamento degli incentivi comunali per le analisi energetiche viene effettuato indipendentemente dall’esecuzione dei lavori di risanamento indicati nei certificati.
Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati da parte del richiedente. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono di contributi o altre forme di agevolazione oltre a quelle già concesse dal Cantone e dalla Confederazione.
L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito annuale stanziato. In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute possono essere messe in lista di attesa ai sensi dell’art. 5 cpv. 2. In caso di lista di attesa, la relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l’anno
successivo.
In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

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